Violazione dell'obbligo di sorveglianza e manutenzione il comune è responsabile anche nel caso di sinistro occorso in una strada vicinale?

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE, IL COMUNE È RESPONSABILE ANCHE NEL CASO DI SINISTRO OCCORSO IN UNA STRADA VICINALE?

Il casoUna donna, per aiutare il marito nella manovra di rientro in carreggiata, precipitava nel pozzetto lasciato aperto, riportando gravi danni alla persona. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8879 del 2023, ha confermato la responsabilità del Comune ai sensi degli artt.2051 e 2043 c.c., nonostante il sinistro si fosse verificato in una strada di proprietà privata.

Motivi della decisioneSecondo i Giudici di legittimità in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito. Ciò discende dall'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, che definisce “strada” «l'area ad uso pubblico» e quindi che prescinde dalla titolarità pubblica o privata della proprietà; nonché dal comma 6 che assimila le strade vicinali alle strade comunali, nonostante le prime sono per definizione di proprietà privata. Pertanto - a parere della Suprema Corte – in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade. Ne consegue che nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada “la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”. Per un maggiore approfondimento:Cassazione, sentenza n. 8879 del 2023;Codice della strada, art. 2, comma 1 e 6.

News