L’acquisto di una casa in comunione con il figlio del RUP costituisce una situazione di conflitto di interesse?
L’acquisto di una casa in comunione con il figlio del RUP costituisce una situazione di conflitto di interesse?
In questo articolo, il TAR leccese esamina le ipotesi di conflitto di interesse che possono inficiare la legittimità dell’azione amministrativa.
Il caso.
Il Tar Puglia Lecce, con sentenza del 9 novembre 2023, n. 1250, ha affrontato l’impugnativa di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, il cui unico motivo di ricorso era relativo al conflitto di interessi in cui avrebbe versato il RUP.
Al riguardo, l’asserita situazione di conflitto di interessi sarebbe stata palesata dalla circostanza che l’amministratore unico della società ricorrente, unitamente a sua moglie, avevano acquistato un immobile in comunione con il figlio del RUP, che peraltro aveva pagato la sua quota con soldi ricevuti in donazione dal padre.
La decisione.
I giudici leccesi hanno ritenuto che le indicate circostanze non fossero idonee a comprovare una frequentazione abituale.
Tuttavia, la sentenza ha preso comunque in esame il merito della controversia, in ordine all’ipotetico effetto viziante che avrebbe comportato l’esistenza della paventata situazione di conflitto di interessi, qualora fosse stata provata.
A parere dei giudici, il conflitto di interesse non avrebbe in ogni caso potuto viziare il bando di gara, in quanto “al momento dell’adozione della lex specialis il pubblico funzionario non può trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi con riferimento all’ipotesi della frequentazione abituale, per l’ovvia ragione che la platea di destinatari dell’atto è ancora indeterminata”.
Nonostante la decisione in esame si stata decisa nel regime normativo precedente all’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, tale orientamento si deve ritenere valido anche nel vigente regime.
In primo luogo, perché i rapporti di frequentazione abituale certamente ben possono essere considerati causa di conflitto di interessi, in virtù della previsione dell’art. 7, D.P.R. 62/2013, che, ancorché non contemplato dall’art. 16, costituisce ancora un parametro per determinare i casi di sussistenza di conflitto di interessi.
In secondo luogo, quanto al profilo probatorio, l’espressa previsione contenuta nell’art. 16 del nuovo codice (che pone l’onere della prova del conflitto di interessi sul soggetto che lo ha sollevato) confermerebbe anche nel regime del nuovo codice le ragioni espresse dalla sentenza in esame, riferite alla mancata sufficiente evidenza dell’esistenza della situazione di conflitto di interessi.
Per un maggiore approfondimento:
- TAR Puglia Lecce, sentenza 9 novembre 2023, 1250;
- Art. 7, D.P.R. 62/2013.
News
Diritto di rivalsa: presupposto e onere della prova
Diritto di rivalsa: presupposto e onere della prova
Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ci ricorda alcuni concetti indefettibili che regolano la RCA.
Il caso.
In data 9.09.2007, due motociclisti si scontravano frontalmente ed entrambi perdevano la vita.
Nel 2010, i congiunti di uno dei due conduttori convenivano in giudizio, in qualità di coobbligata, la comproprietaria del motociclo condotto dall’altro conducente, nonché la compagnia assicuratrice.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l’impresa assicuratrice deduceva che al momento del sinistro il conducente non era abilitato alla guida del mezzo, in quanto in possesso della sola patente “B”, ma non anche della patente “A”, necessaria per condurre motocicli. Per questi motivi, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in virtù della clausola presente nel contratto di assicurazione della r.c.a., nella parte in cui escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4756 del 22 febbraio 2024, ha affrontato la questione, individuando l’ambito di applicazione, il contenuto e il presupposto del diritto di rivalsa.
La decisione.
L’art.144, secondo comma, del codice delle assicurazioni, riconosce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa contro colui abbia la veste di “assicurato” (ossia, ai sensi dell’art.2054 c.c., il proprietario, o comproprietario, il conducente, l’usufruttario, l’acquirente con patto riservato di dominio o l’utilizzatore).
Tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo con il consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa, qualora ne ricorrano i presupposti.
Tuttavia, precisano i giudici di legittimità, che il presupposto di tale diritto è rinvenibile nel contratto: cioè il titolare del diritto di rivalsa potrà agire solo in presenza di una clausola di delimitazione del rischio. E se nel contratto di assicurazione mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esercitarsi, perché ne mancherebbe il presupposto.
Pertanto, il fondamento di tale diritto è un patto contrattuale, la cui azione ha natura contrattuale e, come tutti i giudizi scaturenti dal contratto, l’assicuratore della r.c.a. ha l’onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentigli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento.
Per un maggiore approfondimento:
- Cassazione civile, sentenza n. 4756/2024;
- Art. 144, secondo comma, codice delle assicurazioni.
News
La nuova definizione di “colpa grave”: un caveat al principio della fiducia
La nuova definizione di “colpa grave”: un caveat al principio della fiducia
Inserita come una sorta di avvertimento al principio generale della Fiducia, diventa la base per l’imputazione di responsabilità erariale. Dunque, è importante sapere quando c’è (o non c’è) colpa grave.
Se per arrivare ad un risultato occorre “dare fiducia” all’Amministrazione e alle sue scelte, tuttavia, nell’ambito dell’attività (o non attività) svolta, il pubblico funzionario può incorrere nella nuova responsabilità amministrativa per colpa grave.
Ai sensi dell’art.2, comma 3, c’è colpa grave, nei casi di violazione di norme di diritto e di auto-vincoli amministrativi, nonché nelle circostanze di palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza.
Il nuovo codice degli appalti introduce, quindi, due ipotesi di colpa grave: quella specifica, che richiede la violazione di (i) norme di diritto e di auto-vincoli (si pensi, ad esempio, all’inosservanza delle clausole del bando di gara); ovvero quella generica, riconducibile alla (ii) palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza.
Non si configura invece colpa grave, ancorché il dipendente abbia posto in essere le violazioni sopra citate, laddove la violazione o l’omissione sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. E stante il tenore letterale della disposizione, le scriminati opereranno sicuramente nei casi di pronunce del Consiglio di Stato, ovvero di pareri rilasciati, ad esempio, dall’ANAC, dall’AGCOM, dall’Avvocatura dello Stato e dallo stesso Consiglio di Stato, in funzione consultiva.
Tuttavia, il nuovo regime della colpa grave è temporaneamente limitato: l’articolo 21, comma 2, della legge n. 76/2020 ha esonerato la responsabilità per colpa grave per i soli fatti commissivi.
Più esattamente, per evitare che si arrivasse ad una totale paralisi degli appalti (posto che ai problemi del passato relativi alla “burocrazia difensiva” si è aggiunta la situazione emergenziale della pandemia COVID), nel 2020, il legislatore ha ritenuto di dispensare il dipendente pubblico dai soli fatti colposi commissivi. Tale regime, inizialmente previsto fino al 30 giugno 2023, è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
Pertanto, ad oggi, la responsabilità per colpa grave riguarda le sole condotte omissive. Alla scadenza, il legislatore potrà decidere di prorogare, oppure ripristinare il regime ordinario di responsabilità.
Per un maggiore approfondimento:
- Art. 2, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- Legge n. 76/2020, articolo 21, comma 2.
News
Integrare la sanità pubblica con società di mutuo soccorso e fondi: scopri le soluzioni più efficaci
Integrare la sanità pubblica con società di mutuo soccorso e fondi: scopri le soluzioni più efficaci
Inser S.p.A. ti guida nella scelta tra fondi sanitari, società di mutuo soccorso e assicurazioni private per integrare efficacemente la sanità pubblica. Scopri di più
L'attenzione verso la salute è cresciuta esponenzialmente, accelerata dalla pandemia di Covid-19. Secondo il report dell'Ivass di febbraio, la spesa sanitaria totale in Italia ammontava a 171,9 miliardi di euro nel 2022, equivalente al 9% del PIL. Di questa, il 75,9% è coperto dal settore pubblico, mentre il resto comprende spese private e intermediate, quest'ultime gestite principalmente da fondi sanitari e compagnie assicurative. È evidente come la sanità integrativa sia diventata un pilastro fondamentale per il benessere dei cittadini italiani, con un italiano su tre che possiede una polizza malattia, e 15 milioni di questi tramite polizze collettive.
Opzioni di integrazione sanitaria
Esaminiamo le alternative per integrare la sanità pubblica, ciascuna con le sue specificità:
- I fondi sanitari rappresentano una delle principali forme di sanità integrativa negoziale. Operano su base no-profit e sono spesso creati tramite accordi collettivi tra lavoratori e aziende. Per esempio, il Fondo Tutela offre prestazioni assistenziali ai dipendenti delle aziende iscritte, con vantaggi fiscali significativi.
- Le società di Mutuo Soccorso, sorte nell'Ottocento, offrono supporto in caso di malattia, incidenti o perdita di lavoro. Operano senza fini di lucro e sono aperte all'adesione volontaria, promuovendo una cultura di mutualità e prevenzione, come dimostra la Cassa Mutua MiTutela. Fondata sui principi di solidarietà e scambio reciproco, questa Cassa viene proposta da Inser S.p.A. per offrire ai suoi clienti accesso a prestazioni mediche e assistenziali, con il vantaggio di agevolazioni fiscali e contributive.
- Le compagnie di assicurazione operano con scopo di lucro e possono imporre criteri di selezione agli aderenti, come limiti di età e valutazioni dello stato di salute. Queste offrono polizze personalizzate e si adattano alle esigenze specifiche dei clienti, a differenza di fondi e società di mutuo soccorso che hanno un approccio più generale.
News
Inser Spa rafforza la presenza in Lombardia con l’incorporazione di S.Lorenzo srl
Inser Spa rafforza la presenza in Lombardia con l’incorporazione di S.Lorenzo srl
Dal 1° maggio 2024, S. Lorenzo srl è entrata a far parte di INSER Spa, scopri i dettagli di questa operazione e le sue implicazioni per il mercato lombardo
Dal 1° maggio 2024, S. Lorenzo srl è parte di Inser Spa. Questa operazione segna un importante passo nella strategia di crescita dell'azienda in Lombardia. Infatti, non solo segna il passaggio del controllo finanziario - completato dopo l'acquisizione del capitale sociale nel giugno 2019 - ma riflette anche il nostro impegno continuo verso l'espansione e il miglioramento dei servizi che offriamo.
Questa incorporazione è la conclusione di un progetto e di una visione strategica volta volti ad integrare professionalità e competenze, e garantire la continuità e l'eccellenza dei servizi che i nostri clienti si aspettano da noi.
Questo passaggio incrementa anche significativamente la nostra competitività nel territorio e, similmente a quanto successo con altre acquisizioni, conferma la volontà di mantenere e potenziare le relazioni con la clientela e il mercato locale. Attraverso questa espansione, INSER Spa dimostra ancora una volta il proprio impegno a garantire un servizio di qualità superiore, apprezzato e riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
News
I vantaggi del brokeraggio assicurativo (da "Gusto - Speciale Cibus")
I vantaggi del brokeraggio assicurativo (da "Gusto - Speciale Cibus")
Inser è uno dei principali player indipendenti nel mercato italiano dell’intermediazione assicurativa. Ha consolidato la propria posizione diventando un solido punto di riferimento grazie alla comprovata capacità e competenza nel fornire soluzioni idonee alla gestione dei rischi aziendali e alla profonda conoscenza dei mercati e dei settori in cui si muovono quotidianamente le imprese e le pubbliche amministrazioni
Leggete qui l’articolo pubblicato su "Gusto” edizione speciale Cibus. La rivista è stata distribuita nel corso di Cibus la fiera internazionale dedicata al Food.
News
Sfide globali del rischio: il team international di Inser alla 70ª Global Conference di WBN
Sfide globali del rischio: il team international di Inser alla 70ª Global Conference di WBN
Inser, con il suo team international rappresentato da David Lee Rodriguez, parteciperà alla 70ª Global Conference di WBN di San Diego in partenrship con Verlingue, per la prima volta dopo l'acquisizione dell'anno scorso.
La Global Conference di WBN di San Diego è l'evento annuale più significativo nel campo della gestione del rischio, un momento unico per riflettere su temi cruciali come il mercato della riassicurazione, i rischi informatici, l'intelligenza artificiale, gli stress test e i compensi dei lavoratori. Un'opportunità unica per:
- interagire con professionisti del rischio di vari settori per una visione globale della gestione del rischio;
- collaborare con leader ed esperti internazionali, per scambiare idee e strategie contro i rischi emergenti;
- approfondire nuove metodologie.
Un futuro promettente per Inser e Verlingue
Pierpaolo Ruggeri, CEO Inser ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare la partecipazione di Inser alla 70ª Global Conference di WBN che si terrà ai primi di maggio a San Diego. Questo evento segna la nostra prima apparizione in un contesto internazionale insieme a Verlingue a seguito dell'acquisizione dell'anno scorso. Un'occasione per dimostrare come l'unione delle nostre forze può generare valore aggiunto e nuove soluzioni per i nostri clienti e per il mercato, affrontando le sfide globali con una nuova prospettiva e con risorse amplificate. La partecipazione a RISKWORLD 2024 è solo l'inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti attivi nella definizione dei nuovi standard del settore".
Continua a seguirci per maggiori informazioni sulla partecipazione a questo evento.
News
Il Gruppo Adelaïde annuncia una crescita del suo fatturato del 18% nel 2023
Il Gruppo Adelaïde annuncia una crescita del suo fatturato del 18% nel 2023
Questa mattina Jacques Verlingue, Presidente, Gilles Bénéplanc, Direttore Generale e Benjamin Verlingue, Vice Direttore Generale, hanno presentato i risultati e i fatti salienti del Gruppo registrati nel corso dell'anno appena terminato
Nel 2023, il Gruppo Adelaïde registra un’accelerazione della propria crescita e una performance superiore agli obiettivi fissati
Il Gruppo Adelaïde ha realizzato un fatturato complessivo di 400 milioni di euro nel 2023, con una crescita del 18% rispetto al 2022. Questi risultati superano gli obiettivi fissati e l'ambizione strategica del Gruppo di realizzare un fatturato superiore a 400 milioni di euro entro la conclusione del Piano IMPACT24.
Il Gruppo prosegue la sua politica di internazionalizzazione, con il 25% delle attività generate al di fuori della Francia grazie a nuove acquisizioni in Europa. Negli ultimi 4 anni, il Gruppo ha effettuato 9 acquisizioni o partecipazioni (*).
Parallelamente, il Gruppo intensifica l'innovazione e la digitalizzazione introducendo nuovi servizi distintivi per i propri clienti, in particolare nel settore immobiliare con Goodloc, nonché nuove extranet per i clienti e una nuova applicazione mobile per Génération.
Anche nel 2023 i clienti si sono espressi a favore del rapporto di fiducia con i team del Gruppo, sia in termini di esperienza clienti che di miglioramento continuo della qualità del servizio, esprimendo piena soddisfazione nell'indagine NPS (Net Promoter Score).
“In un settore in rapida evoluzione, il nostro posizionamento come broker indipendente ci permette di prosperare garantendo una crescita molto sostenuta e di conciliare un approccio personalizzato e redditizio. Siamo orgogliosi di questi risultati, che testimoniano l'impegno costante dei nostri team, nonché la solidità e l'efficienza del nostro gruppo, che nel 2023 ha festeggiato il suo 90° anniversario”, ha dichiarato Jacques Verlingue, Presidente del Gruppo Adelaide.
Verlingue, la filiale specializzata nella protezione delle imprese, guidata, dalla metà del 2023, da Anne-Jacques de Dinechin, ha registrato un fatturato aggregato di 285 milioni di euro nel 2023, con un aumento del 19%, di cui il 50% è rappresentato da una crescita organica. Le attività di Verlingue al di fuori della Francia rappresentano il 35% di questo totale, grazie alla strategia di crescita esterna che ha visto la creazione di nuove sedi in Europa, in particolare in Italia con l'acquisizione di una quota di maggioranza del broker italiano Inser e nel Regno Unito.
Negli ultimi 4 anni, Verlingue ha realizzato: 4 acquisizioni al di fuori della Francia - in Portogallo (2020 e 2022), Italia (2023) e Regno Unito (2023) - e 2 acquisizioni in Francia - Cabinet Depeyre e Depeyre Solutions (2023).
Génération, specializzata nella gestione dei contratti di assistenza sanitaria e previdenziale, consolida la sua crescita con un aumento del 18% rispetto al 2022, realizzando un fatturato di 102 milioni di euro nel 2023. Questa crescita si accompagna all'espansione della base clienti, con oltre 2,4 milioni di beneficiari dell’assistenza sanitaria e 1,1 milioni del settore previdenziale, per un totale di 1,6 miliardi di euro di prestazioni erogate. Inoltre, il ramo individuale mostra una crescita promettente, con oltre 150.000 membri. Allo stesso tempo, Génération continua la sua espansione territoriale con l'apertura di un nuovo ufficio a Saint-Nazaire, consolidando la sua strategia multi-sito.
Nel 2023, Cocoon, specializzata nella distribuzione di assicurazioni sanitarie e previdenziali ai privati, ha rafforzato il suo team di gestione con l'arrivo di Fanny Ridet come Direttrice Generale. Con un fatturato di 13 milioni di euro, Cocoon mira a diventare un attore riconosciuto nella distribuzione digitale ed etica di soluzioni integrative in campo sanitario.
“In questo 2024 siamo entusiasti di mantenere una traiettoria dinamica del gruppo Adelaide, superando gli obiettivi del nostro ambizioso piano strategico. I nostri risultati continuano a crescere costantemente, dimostrando appieno il nostro impegno nel fornire un valore aggiunto sempre maggiore ai nostri clienti” Gilles Bénéplanc, Direttore Generale del Gruppo Adelaïde.
Adelaide ribadisce la sua ambizione di diventare un broker leader in Europa grazie al suo modello indipendente e a conduzione familiare
A un anno dalla conclusione ufficiale del piano strategico Impact 24, la crescita del Gruppo Adelaïde è dinamica e in linea con i suoi obiettivi, con una performance finanziaria anch'essa in linea con il target.
Con un aumento della percentuale del fatturato di Verlingue generato a livello internazionale, il Gruppo è fermamente impegnato nell'espansione europea.
"La nostra performance dimostra il nostro impegno nella strategia europea. Come azienda indipendente e a conduzione familiare, puntiamo a preservare questa identità, espandendo al contempo le nostre attività in Francia e all'estero. Questi risultati confermano la nostra capacità di offrire un'alternativa ai grandi broker globali o finanziari” Benjamin Verlingue, Vice Direttore Generale del Gruppo Adelaïde.
Un futuro cambio di governance all'insegna dell'innovazione e della crescita
Nel 2024 ci sarà un importante cambiamento nella governance del Gruppo, quando Benjamin Verlingue subentrerà a Jacques Verlingue come Presidente. Questa transizione si inserisce nella continuità e riflette il fermo impegno a preservare l'indipendenza e lo spirito innovativo del Gruppo. Al momento del passaggio del testimone da una generazione all'altra, il Gruppo Adelaïde può contare su solide fondamenta e su una posizione strategica consolidata.
Con un team di oltre 2.500 dipendenti, Adelaïde si pone l'obiettivo di assumere oltre 250 nuovi talenti nel 2024, che si aggiungono ai 300 nuovi dipendenti entrati nel Gruppo nel 2023. Il Gruppo continuerà a promuovere politiche di formazione, integrazione e sviluppo al fine di favorire la realizzazione professionale dei propri dipendenti.
(*) 5 acquisizioni o partecipazioni al di fuori della Francia - Portogallo (2020 e 2022), Italia (2023) e Regno Unito (2023) - e 4 in Francia - Angelus (2022), Zenioo (2022), Cabinet Depeyre (2022) e Depeyre Solutions (2022).
Il Gruppo Adelaïde
Il Gruppo Adelaïde è specializzato in consulenza, brokeraggio, distribuzione e gestione assicurativa. La sua ragion d'essere è quella di consentire ai suoi clienti di svolgere la propria attività grazie a un buon controllo dei rischi, aiutandoli a proteggere le loro attività e i loro collaboratori. Da oltre 90 anni, il Gruppo non smette di intraprendere, crescere e reinventarsi per diventare uno dei principali broker assicurativi francesi, con tre attività di successo: Verlingue, Génération e Cocoon. Crescita organica e acquisizioni strategiche, espansione internazionale e trasformazione digitale sono i 4 obiettivi che il Gruppo si è posto allo scopo di costruire un grande gruppo di brokeraggio assicurativo su scala europea, a conduzione familiare e indipendente. 2.500 dipendenti| 3.000 milioni di euro di premi negoziati |2,4 milioni di assicurati coperti da assistenza sanitaria e 1,1 milioni da assistenza previdenziale | con sede in 5 paesi in Europa: Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo, Italia | www.adelaidegroup.fr
News
Interruzione della prescrizione: il duplice regime di tipicità, soggettivo e oggettivo
Interruzione della prescrizione: il duplice regime di tipicità, soggettivo e oggettivo
Se la prescrizione è il tempo entro il quale esercitare il diritto, fondamentale è sapere chi è legittimato ad interromperla e quali caratteristiche si richiedono agli atti, per far “ripartire la clessidra da zero”. Una recente sentenza di merito esemplifica ed aiuta a comprendere le comuni difficoltà e gli errori che commettono gli assicurati dopo la denuncia di un sinistro alla propria compagnia.
Il caso.
In seguito ad un devastante evento atmosferico, la società attrice - proprietaria di due immobili (di seguito, “immobile 6” e “immobile 21”) - chiamava in giudizio la propria compagnia assicurativa, per ottenere la condanna al pagamento dei danni subiti ai propri fabbricati, garantiti da polizza.
La compagnia assicurativa si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo, ex art.2952, comma 2, c.c., atteso che erano decorsi due anni dal giorno in cui si era verificato il fatto.
Rilevava, di contro, la società che l’eccezione di controparte era del tutto priva di fondamento, in quanto il pagamento effettuato dalla compagnia, nonché gli accordi intercorsi tra la società e il perito della compagnia, dovevano considerarsi atti interruttivi della prescrizione.
Con sentenza n. 206/2023, il Tribunale di Belluno, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea, per i seguenti motivi.
L’incarico e il ruolo del perito è semplicemente quello di eseguire la verifica e la stima del danno, e non di rappresentare la società.
In secondo luogo, anche (ii) il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa è stato ritenuto inidoneo a produrre effetti interruttivi. Invero, nonostante per costante giurisprudenza il pagamento parziale eseguito del debitore è parificato al riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., altrettanto non può dirsi nel caso in esame, in quanto la somma è stata versata dalla compagnia con riferimento al solo immobile 6; mentre nessun pagamento è stato effettuato per l’immobile 21.
Il duplice regime di tipicità, a cui la disciplina della Interruzione è improntata, impone, da un lato, di individuare i soggetti titolari del potere interruttivo, dall’altro, i modi (e dunque gli atti e i fatti) in cui l’effetto interruttivo può essere prodotto dai soggetti legittimati (artt.2943 e 2944).
Infine, anche (iii) la corrispondenza intercorsa tra la società e la compagnia assicurativa (con la quale parte attrice aveva inviato i preventivi aggiornati dei danni) sono stati considerati mancanti di effetti interruttivi.
Per un maggiore approfondimento:
- Cassazione, sentenza n. 33486/2023.
News
La digitalizzazione dei contratti pubblici: il nuovo sistema di “e-procurament” e la piattaforma alternativa temporanea, per le procedure di gara fino a cinquemila euro
La digitalizzazione dei contratti pubblici: il nuovo sistema di “e-procurament” e la piattaforma alternativa temporanea, per le procedure di gara fino a cinquemila euro
Dal 1° gennaio 2024, l’intero ciclo dei contratti pubblici (dalla programmazione all’esecuzione) si svolgerà attraverso l’utilizzo di banche dati interscambiali e interconnesse. Tuttavia, il combinato disposto dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l’art. 48, comma 3, del Codice, consentono veramente di parlare di una disciplina inderogabile?
Il 1° gennaio 2024, le disposizioni sulla digitalizzazione sono divenute definitivamente efficaci: l’intero ciclo dei contratti pubblici (dalla programmazione all’esecuzione) si svolgerà attraverso il nuovo «Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurament)».
La ratio del legislatore è quella di assicurare con la digitalizzazione il rispetto della legalità, ridurre fenomeni corruttivi, garantire la trasparenza, la tracciabilità, la partecipazione e il controllo di tutti i procedimenti, attraverso l’utilizzo di banche dati interscambiali e interconnesse.
Il nuovo sistema di e-procurament, disciplinato dagli artt.19-30 del Codice, è costituito, in primo luogo, dalla «Banca dati nazionale dei contratti» (art.23), istituito presso l’ANAC, che opera in interconnessione con tutte le banche dati nazionali.
Insieme alla BDNC, è stato creato il c.d. «Fascicolo virtuale dell’operatore economico» (art.24), contenente tutti i dati sugli operatori economici, che hanno partecipato almeno una volta ad una gara. E in forza del principio “once only”, inserendo una sola volta i dati, le autorità pubbliche potranno dialogare, scambiandosi estremi e documenti ufficiali.
Infine, l’art.25 disciplina le «Piattaforme di approvvigionamento digitale», cioè quelle piattaforme che devono essere utilizzate dalle singole stazioni appaltanti, per consentire l’interconnessione digitale con quelle nazionali.
Ne discende che ogni stazione appaltante dovrà dotarsi di una piattaforma digitale, come requisito per partecipare all’ecosistema nazione di e-procurement.
Tuttavia, in fase di prima applicazione, alcuni operatori hanno posto un dubbio sulla capacità della disposizione residuale in materia di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), che, per gli affidamenti sotto i cinquemila euro, prevede l’esenzione dal ricorso al mercato elettronico e dall’utilizzo di sistemi telematici di svolgimento delle procedure. L’incertezza applicativa risulta alimentata anche dal nuovo articolo 48, comma 3, del Codice, a mente del quale “Restano fermi gli obblighi di utilizzo di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.
Dalla lettura delle due disposizioni sembrerebbe che l’obbligo per le stazioni appaltanti di fare ricorso alle piattaforme digitali non operi per gli affidamenti fino a cinquemila euro.
Il comunicato del presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2024 chiude qualsiasi incertezza interpretativa, ricordando infatti che la disciplina sulla digitalizzazione non ammette ipotesi di deroga o di esenzione, atteso che l’intero ciclo dei contratti pubblici deve essere gestito mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Più esattamente, per le amministrazioni che non dispongono ancora di una piattaforma digitale certificata, il presidente ANAC invita ad avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Invece, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a cinquemila euro, le stazioni appaltanti, fino al 30.09.2024, avranno la possibilità di acquisire il CIG utilizzando - in mancanza di una propria piattaforma digitale - l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici).
Viene così assicurata anche la digitalizzazione dei micro-affidamenti, in armonia con il nuovo sistema di e-procurament che rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica, perché pretende di apportare notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, nonché rispetto della legalità, riduzione di fenomeni corruttivi, attraverso l’aumento della trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutti i procedimenti di evidenza pubblica.
Per un maggiore approfondimento:
- Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024.