Diritto di rivalsa: presupposto e onere della prova
Diritto di rivalsa: presupposto e onere della prova
Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ci ricorda alcuni concetti indefettibili che regolano la RCA.
Il caso.
In data 9.09.2007, due motociclisti si scontravano frontalmente ed entrambi perdevano la vita.
Nel 2010, i congiunti di uno dei due conduttori convenivano in giudizio, in qualità di coobbligata, la comproprietaria del motociclo condotto dall’altro conducente, nonché la compagnia assicuratrice.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l’impresa assicuratrice deduceva che al momento del sinistro il conducente non era abilitato alla guida del mezzo, in quanto in possesso della sola patente “B”, ma non anche della patente “A”, necessaria per condurre motocicli. Per questi motivi, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in virtù della clausola presente nel contratto di assicurazione della r.c.a., nella parte in cui escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4756 del 22 febbraio 2024, ha affrontato la questione, individuando l’ambito di applicazione, il contenuto e il presupposto del diritto di rivalsa.
La decisione.
L’art.144, secondo comma, del codice delle assicurazioni, riconosce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa contro colui abbia la veste di “assicurato” (ossia, ai sensi dell’art.2054 c.c., il proprietario, o comproprietario, il conducente, l’usufruttario, l’acquirente con patto riservato di dominio o l’utilizzatore).
Tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo con il consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa, qualora ne ricorrano i presupposti.
Tuttavia, precisano i giudici di legittimità, che il presupposto di tale diritto è rinvenibile nel contratto: cioè il titolare del diritto di rivalsa potrà agire solo in presenza di una clausola di delimitazione del rischio. E se nel contratto di assicurazione mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esercitarsi, perché ne mancherebbe il presupposto.
Pertanto, il fondamento di tale diritto è un patto contrattuale, la cui azione ha natura contrattuale e, come tutti i giudizi scaturenti dal contratto, l’assicuratore della r.c.a. ha l’onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentigli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento.
Per un maggiore approfondimento:
- Cassazione civile, sentenza n. 4756/2024;
- Art. 144, secondo comma, codice delle assicurazioni.
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Opzioni di integrazione sanitaria
Esaminiamo le alternative per integrare la sanità pubblica, ciascuna con le sue specificità:
- I fondi sanitari rappresentano una delle principali forme di sanità integrativa negoziale. Operano su base no-profit e sono spesso creati tramite accordi collettivi tra lavoratori e aziende. Per esempio, il Fondo Tutela offre prestazioni assistenziali ai dipendenti delle aziende iscritte, con vantaggi fiscali significativi.
- Le società di Mutuo Soccorso, sorte nell'Ottocento, offrono supporto in caso di malattia, incidenti o perdita di lavoro. Operano senza fini di lucro e sono aperte all'adesione volontaria, promuovendo una cultura di mutualità e prevenzione, come dimostra la Cassa Mutua MiTutela. Fondata sui principi di solidarietà e scambio reciproco, questa Cassa viene proposta da Inser S.p.A. per offrire ai suoi clienti accesso a prestazioni mediche e assistenziali, con il vantaggio di agevolazioni fiscali e contributive.
- Le compagnie di assicurazione operano con scopo di lucro e possono imporre criteri di selezione agli aderenti, come limiti di età e valutazioni dello stato di salute. Queste offrono polizze personalizzate e si adattano alle esigenze specifiche dei clienti, a differenza di fondi e società di mutuo soccorso che hanno un approccio più generale.