Revoca della proposta di aggiudicazione per dichiarazioni mendaci: atto valutabile in termini di mera opportunità e convenienza

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Il caso

Il 13 giugno 2018, l’Agenzia del Demanio indiceva una procedura di evidenza pubblica, per affidare in concessione beni immobili, appartenenti al demanio idrico dello Stato.Al termine della procedura, la Stazione Appaltante emetteva una proposta di aggiudicazione provvisoria, a favore dell’operatore economico che aveva presentato l’offerta migliore.Tuttavia, all’esito dei controlli previsti ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000, l’Agenzia revocava l’aggiudicazione provvisoria, in quanto veniva accertata l’esistenza a carico dell’aggiudicatario di un decreto penale di condanna (per il reato d’invasione di terreni), non dichiarato nella documentazione amministrativa.L’operatore economico decideva, quindi, di impugnare il provvedimento di revoca in quanto – a suo dire – la Commissione aveva aggiudicato il lotto in ragione della convenienza economica dell'offerta presentata, a nulla rilevando il dato non veritiero riscontrato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata.Con sentenza n. 3591/2024, il T.A.R. per la Regione Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso, per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneSecondo i giudici, l’aggiudicazione provvisoria è atto endo-procedimentale, che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario.Pertanto, rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione la sua revoca, valutabile in termini di mera opportunità e convenienza, il cui esercizio prescinde dall'applicazione dell’art. 21 - quinquies della L. n. 241 del 1990, che richiede per l’esercizio della revoca la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara.Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale prevalente – secondo cui la decadenza per falsità delle dichiarazioni vale soltanto nei casi in cui essa sia tale da incidere causalmente sull'adozione del provvedimento – non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, l’operatore sin dall’indizione della gara era stato reso edotto dell'obbligo di dichiarare di non aver riportato condanne penali. Per un maggior approfondimento:- sentenza n. 3591/2024, il T.A.R. per la Regione Sicilia, sezione staccata di Catania;- artt. 45, 46 e 75, D.P.R. n. 445 del 2000.

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