La responsabilità della P.A. per i danni cagionati a terzi da animali selvatici
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati dalla fauna selvatica: un'evoluzione normativa e giurisprudenziale che assegna nuovi obblighi allo Stato.
Il diritto romano dell’epoca classica imputava il danno cagionato dal fatto dell’animale al proprietario o all’utente, in maniera puramente oggettiva. Successivamente, il diritto giustinianeo introdusse una forma di responsabilità per colpa. Oggi, il criterio generale di imputazione di tale responsabilità risiede nell’art.2052 c.c., che presuppone la proprietà (o, comunque, l’utilizzazione) dell’animale e non il dovere di custodia. Sotto il profilo causale, invece, è necessario che il fatto dell’animale sia strettamente connesso al danno, con onere a carico del danneggiato di provare il nesso di causalità, che può dirsi raggiunto, comunque, ove il danneggiante non riesca a dar prova del caso fortuito. Per quanto riguarda i danni provocati dagli animali selvatici (da sempre considerati res nullius), la giurisprudenza, in passato, negava la responsabilità della P.A. in quanto la disciplina dell’art. 2052 c.c. si applica ai soli danni cagionati da animali domestici. La disciplina è mutata per effetto della l. n. 968 del 1977 (oggi, l. n. 157/1992) che ha modificato lo status della fauna selvatica, includendola nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ne discende che la responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. si configura sia per i danni cagionati da animali usati dalla stessa per fini istituzionali, sia per gli animali selvatici. Di recente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17253/2024, ha affermato che “il criterio di imputazione della responsabilità va riferito al disposto dell'art. 2052 cod. civ. e si fonda non già sulla proprietà della strada ovvero su un più generale dovere di custodia, bensì sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale, nonché sul rilievo per cui le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Per un maggiore approfondimento:- Art. 2052 c.c.;- Cassazione Civile, n. 17253/2024;- L.968 del 1977; L. n. 157/1992.