La responsabilità della P.A. per il fatto dei pubblici dipendenti e impiegati

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L’art. 2049 c.c., rubricato “responsabilità dei padroni e dei committenti”, disciplina una forma di responsabilità per fatto altrui, cioè la responsabilità del preponente per il fatto del preposto

Si tratta di un modello che risponde all’esigenza di massima protezione della sfera giuridica altrui e assolve alla funzione di elevare il livello di garanzia della risarcibilità del danno.Il preponente risponde, quindi, in ragione del ruolo organizzativo che riveste ovvero per effetto di una particolare relazione che lo lega all’autore materiale del fatto dannoso.La disposizione in realtà si basa su una finzione che riflette il principio “cuius commoda, eius et incommoda”: cioè l’attività del preposto giova al preponente ed è per questo che l’ordinamento la imputa a quest’ultimo.I presupposti richiesti per l’operatività dell’art.2049 c.c. sono tre: i) che un terzo abbia patito un danno ingiusto, in conseguenza di un fatto illecito; ii) che il fatto illecito sia stato causato da un “domestico o commesso”; iii) che vi sia una relazione tra il danno e le “incombenze” affidate al commesso (c.d. “rapporto di occasionalità necessaria”).Anche la Pubblica Amministrazione può essere chiamata a rispondere in conseguenza del fatto illecito, commesso dai pubblici dipendenti e impiegati.Tale responsabilità trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica: lo Stato e gli Enti pubblici agiscono a mezzo dei propri organi, i quali non costituiscono soggetti distinti, ma articolazioni organiche degli Enti in cui essi si immedesimano.Quindi la P.A. risponde immediatamente e direttamente per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti, quali che siano le mansioni espletate da questi ultimi (di concetto o d’ordine; intellettuali o materiali).Perché sorga tale responsabilità è comunque necessario che la condotta del pubblico dipendente sia in qualche modo riferibile all’Ente. In altri termini, la P.A. risponde ex artt. 28 cost. e 2049 c.c. soltanto quando lo svolgimento delle pubbliche funzioni sia stato “condicio sine qua non” del fatto produttivo del danno.Tuttavia, il nesso di occasionalità è interrotto quando si prova che il comportamento dell’agente (doloso o colposo) non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell’ufficio, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tali da escludere ogni collegamento di necessaria occasionalità tra le incombenze affidategli e l’attività produttiva del danno. Per un maggiore approfondimento:- Cass. Civ., SS.UU., n. 13246/2019;- Cass. Civ., n. 865/2024.

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