La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

Sia la direttiva del 2004 che quella del 2014, nell’interpretazione della CGUE, non hanno mai previsto limiti al subappalto.

Al contrario, la legislazione domestica ha sempre avuto una visione più negativa dell’istituto, condizionata da un retaggio che vede in termini di sfavore il subappalto, come la necessità di uno stretto controllo della gestione dell’appalto da parte della stazione appaltante; la possibilità che il subappalto si trasformi in una modalità di elusione della disciplina dell’evidenza pubblica e i timori di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Nel nuovo codice degli appalti, finalmente, si registra un cambiamento di rotta: il D.lgs. 36/2023 ha abrogato il divieto generale di subappalto a cascata, ossia il veto all’esecuzione in subappalto delle prestazioni affidate già in subappalto. Esso quindi si pone come un istituto pro-concorrenziale, conforme ai principi vigenti in materia di procedure di gara di stampo eurounitario, rispondente al principio di massima partecipazione alle gare di appalto da parte delle imprese. D’altro canto, il subappalto svolge (o, forse, ha sempre svolto)  una funzione che per alcuni tratti assimilabile a quella dell’dell’avvalimento e del R.T.I. consentendo, come questi ultimi, la partecipazione nell’esecuzione dell’appalto a soggetti che di per sé non avrebbero i requisiti o i mezzi per l’esecuzione dell’appalto (e ancor prima per la partecipazione alla gara), in un’ottica concorrenziale e con l'obiettivo finale di ampliare il novero delle imprese potenzialmente partecipanti alle gare pubbliche. Per un maggiore approfondimento:Art. 105, comma 19, D.lgs. 50/2016;Art.119, D.lgs. 36/2023.

News