L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

Sotto la vigenza del codice previgente (D.lgs. n. 50 del 2016), non era consentito fare ricorso all’avvalimento premiale c.d. “puro”, ovverosia che avesse l’esclusivo scopo di far conseguire all’ausiliata una migliore valutazione dell’offerta, senza che quest’ultima necessitasse di ulteriori requisiti o risorse aggiuntive per partecipare alla gara.

Tale regime è stato superato dal nuovo codice dei contratti pubblici che ha formalizzato l’ammissibilità di tale istituto, superando la giurisprudenza che l’aveva avversato. In particolare, l’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 consente attualmente l’avvalimento finalizzato non alla partecipazione, ma all’esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi incrementali. Infatti, il comma 4, nel confermare che l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, prevede che lo stesso debba specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire il requisito di partecipazione mancante o per migliorare la propria offerta. La ratio è quindi più ampia di quella precedente, strettamente legata alla possibilità di partecipare, e comprende anche l’esclusiva finalità di far acquisire all’offerta una migliore valutazione. Quindi è venuto meno il fattore dell’imprescindibilità ai fini della partecipazione alla gara e l’avvalimento è diventato un istituto che riguarda più in generale il prestito di mezzi (dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali), anche al solo fine di qualificare in termini migliorativi l’offerta, ampliando la capacità tecnica, professionale e finanziaria dell’operatore economico. Per un maggiore approfondimento:Art. 104, commi 4 e 12, d.lgs. n. 36/2023;Cons. Stato, sez. V, sent. del 9.01.2023, n.281.

News