Il principio di rotazione: la Stazione appaltante ha l’obbligo di escludere l’affidatario che abbia indicato subappaltatore il contraente uscente?

Il principio di rotazione

L’art. 49 del d.lgs. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengano nel rispetto del principio di rotazione, ossia il divieto di aggiudicazione dello stesso appalto al contraente uscente, nei casi di due affidamenti consecutivi.

Rispetto al sistema previgente, il nuovo principio è stato tuttavia ridimensionato: prima era vietato non solo l’affidamento, ma anche l’invito al contraente uscente e agli operatori economici che avevano partecipato e non avevano vinto; oggi, invece, il divieto vale soltanto per il contraente uscente. La ratio è il contrappeso al potere della stazione appaltante di individuare in procedure sottosoglia le parti contraenti, nonché di evitare il consolidamento di situazioni di vantaggio per taluni operatori economici a sfavore di altri che si vedrebbero privati di un’opportunità di guadagno. Ne discende che tale principio non opera nelle procedure aperte, oppure nelle procedure sostanzialmente aperte. Difatti, il comma 5, esonera le stazioni appaltanti, se l’indagine di mercato “sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici”. Rimane tuttavia una problematica: il principio di rotazione si applica anche nel caso in cui il contraente uscente sia stato indicato come subappaltatore?Nel silenzio del legislatore, si ritiene ancora attuale la delibera ANAC 344/2020 che ritiene non sussistente l’obbligo di esclusione dalla gara del concorrente che intende indicare come subappaltatore l’operatore economico che ha in essere un contratto con la medesima stazione appaltante. Per un maggiore approfondimento:- art. 49, d.lgs. 36/2023;- art. 36, d.lgs.50/2016;- ANAC, Linee Guida, n. 4, par. 3.6;- ANAC, delibera n. 334/2020;

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