Il principio della fiducia: contenuto e limiti
Il nuovo principio della fiducia pretende di attribuire alle stazioni appaltanti una massima discrezionalità, al fine di rendere più veloci gli appalti. Quali condizioni, ovvero limiti, affinché non si configuri un esercizio abusivo?
La “Fiducia”, dice il vocabolario della lingua italiana, è “l’affidamento sicuro che si fa su qualcosa o qualcuno”.È sulla base di questo significato che bisogna condurre l’analisi del nuovo principio guida, introdotto dall’art. 2 del codice degli appalti (D.lgs. 36/2023).Come oramai noto, la novità del codice è sicuramente rappresentata dalla introduzione di principi e super principi, la cui precipua funzione è quella di guidare l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice: l’art. 4, infatti, postula che le disposizioni del codice si intrepretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, del d.lgs. 36/2023. I primi tre principi - detti anche “super principi” - hanno valore fondante per tutte le altre disposizioni del codice; mentre gli altri (artt. 5 - 11) hanno una valenza più precettiva.L’art. 2, rubricato «Principio della fiducia», che è legato all’art.1 («Principio del risultato»), impone agli Operatori Economici di avere fiducia nelle stazioni appaltanti. In altri termini, per arrivare ad un risultato occorre “dare fiducia” all’Amministrazione e alle sue scelte.Per questo motivo le stazioni appaltanti devono essere dotate di una massima discrezionalità, al fine di rendere più veloci gli appalti, cercando così di superare i problemi del passato, relativi alla “paura della firma” o “burocrazia difensiva”.Passando alla rassegna giurisprudenziale, si segnala che di recente il Tribunale Amministrativo per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sentenza n. 478/2024, ha avvalorato tale impostazione: si conferma, invero, l’intenzione del legislatore di valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, al fine di giungere il miglior risultato possibile.Tuttavia, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione non è illimitata, ma diviene sindacabile nei casi di manifesta illogicità e ragionevolezza, o quando alla base vi sia stato un decisivo errore di fatto. In particolare, nella sentenza testé passata in rassegna, i Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’operatore economico classificatosi secondo alla gara, atteso che “l’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove quest’ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determino il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento” (TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione III, n.478/2024).La scelta virtuosa deve essere compiuta assicurando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nonché soddisfacendo l’interesse pubblico a cui l’Amministrazione deve tendere. Per un maggiore approfondimento:- TAR SICILIA, sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 478/2024.