Anac: indicazioni in ausilio alle stazioni appaltanti sui controlli e le verifiche nella fase esecutiva

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A seguito delle numerose anomalie ed irregolarità riscontrate durante una capillare attività di vigilanza sugli appalti, l’Anac – in ausilio alle stazioni appaltanti – ha deliberato quattro indicazioni, per migliorare la fase di esecuzione dei contratti, in quanto in essa si traduce la cura dell’interesse pubblico sotteso all’indizione della gara.

1. Corretta configurazione della lex specialis e del contratto d’appalto e verifica delle migliorie.A parere dell’Anac, costituisce buona prassi amministrativa la previsione di informazioni dettagliate nella documentazione di gara, la predisposizione di check list di verifica e l’effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica. Ciò per evitare che il controllo operato dai DEC e dai RUP risulti soltanto successivo, ovvero prenda avvio da segnalazioni dei fruitori del servizio o dai feedback negativi correlati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall’appaltatore. 2. Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli.Ogni stazione appaltante deve impegnarsi a fornire ai soggetti deputati all’espletamento dei controlli (RUP e DEC) la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata. La centralità attribuita nel nuovo codice dei contratti pubblici al principio di risultato costituisce criterio prioritario, tra l’altro, per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative (o tecniche) nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. 3. Svolgimento dei controlli dal punto di vista sostanziale.I DEC ed i RUP non devono effettuare unicamente attività di natura formale, ma svolgere, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dal codice (artt. 114, 115, 116 e artt. 31 e ss. dell’allegato II.14, del d.lgs. 36/2023). Ne discende che l’attestazione dell’avvenuta esecuzione dei controlli non deve limitarsi a mere formule di stile, ma risultare in linea con quanto previsto dalle previsioni dei singoli Capitolati speciali, integrati dall’offerta tecnica (c.d. controllo sostanziale). 4. Verbalizzazione delle attività di controllo effettuate nel corso dell’esecuzione del contratto.Infine, l’ANAC invita le stazioni appaltanti a verbalizzazione tutte le attività di controllo, per dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati, in virtù dell’articolo 31, comma 2, dell’Allegato II. 14 al codice, secondo cui l’attività di controllo tecnico-contabile deve risultare da apposito processo verbale. Per un maggiore approfondimento:- Delibera ANAC, n. 497/2024;- artt. 114, 115, 116 e artt. 31 e ss. dell’allegato II.14, d.lgs. 36/2023.

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