Danno provocato da una sbarra in autostrada: il gestore non è responsabile, se prova il “caso fortuito”
Il caso
Nel 2018, un’automobilista, mentre viaggiava in autostrada, andava ad impattare con una sbarra metallica, lunga circa 3 metri, persa poco prima da un autocarro che precedeva l’auto.Il proprietario del veicolo, non essendo in grado di identificare l’autista del camion, conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25079/2024, rispondeva giuridicamente ad un annoso problema. Motivi della decisioneL’art. 2051 c.c. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla cosa in custodia, “salvo che provi il caso fortuito”, inteso quale evento straordinario ed eccezionale. La ratio è quella di trasferire il peso economico di un evento pregiudizievole sul soggetto che beneficia degli effetti favorevoli derivanti dalla disponibilità della res. Nel caso di specie, dalla CTU disposta dal giudice di prime cure è emerso che il sinistro si era verificato per avere un autocarro, che precedeva l’auto dell’attore, perso la sponda metallica su cui ha impattato il ricorrente. Più esattamente, una dinamica tale da riscontrarvi la repentinità dell’immutazione dello stato dei luoghi della cosa custodita, così da elidere (quale fortuito inevitabile) il nesso di causalità e, di conseguenza, l’oggettiva responsabilità. Pertanto, il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni originarie, a meno che non provi che “per il carattere improvviso della modifica non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica”. Per un maggiore approfondimento:- art. 2051, c.c.;- Cassazione Civile, ordinanza n. 25079/2024;- Cassazione Civile, sentenza n. 24179/2023.