Pagamento tardivo del contributo Anac: illegittimo il provvedimento di esclusione
Il caso
Con ricorso notificato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione emesso nei confronti della medesima, per il mancato pagamento del contributo Anac, nel termine previsto per la presentazione dell’offerta.Il Ministero dell’Interno e l’ANAC si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.Con sentenza n. 289/2024, i giudici hanno accolto il ricorso della società, per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneL’obbligo di versamento del contributo Anac non rappresenta di per sé l’elemento idoneo a escludere il partecipante per il mancato pagamento. È, infatti, da ritenersi ammissibile l’offerta, purché il contributo sia pagato, anche se non tempestivamente tramite il soccorso istruttorio. A parere dei giudici assume rilievo, in primo luogo, l’art. 1, comma 67, della l. n. 266 del 2005, da interpretare nel senso che l’offerta è ammissibile, purché il contributo si sia pagato, anche se non tempestivamente; in secondo luogo, il principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10 del codice dei contratti; in terzo luogo, il principio di ammissione del soccorso istruttorio, allorché la causa escludente (o lo stesso obbligo di versamento) non risultava chiaramente evincibile, per non essere riportata nella lex specialis. In ogni caso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che nel caso in cui si contesti a un operatore economico il mancato rispetto di un obbligo che non risulti stabilito espressamente dalla legge di gara o dal diritto nazionale vigente, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo, entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice. Per maggiore approfondimento:- T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, n. 289/2024;- T.A.R. Lazio Roma, n.16458/2024;- Art. 1, co. 67, L. n. 266/2005;- Art. 10, D.lgs. n. 36/2023.